(massima n. 1)
Il vincolo di destinazione posto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta l'obbligo non gią di trasferire la proprietą dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non gią un diritto al trasferimento della proprietą.