(massima n. 1)
In tema di impugnazioni de libertate, allorché sia accolta l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso il diniego del giudice per le indagini preliminari di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice di appello deve valutare se ricorrano tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure cautelari e giustificarne la sussistenza, atteso che il provvedimento limitativo della libertà personale può essere adottato soltanto se sussistano oltre che i gravi indizi anche le esigenze cautelari.