(massima n. 1)
Il divieto di applicazione di misure cautelari personali in presenza di una causa di estinzione del reato o della pena non č meramente astratto. Esso infatti, pur nei limiti di un quadro probatorio incompleto e quindi non definitivo, attribuisce al giudice una facoltā valutaria di carattere discrezionale, insuscettibile di sindacato in sede di legittimitā, qualora la motivazione del provvedimento sia adeguata.