(massima n. 1)
La preclusione all'applicazione di misure cautelari personali sancita dalla disposizione contenuta nell'art. 273, comma 2, c.p.p., secondo la quale nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, opera solo — in forza dell'espressione «se risulta» — allorché la ricorrenza dell'esimente sia stata positivamente comprovata in termini di certezza e non di mera possibilità. (Nella specie la Corte ha ritenuto, in un caso concernente l'applicazione della custodia in carcere per omicidio, asseritamente commesso in stato di legittima difesa, che a far ritenere integrata la sussistenza della scriminante non bastano posizioni difensive meramente assertive o dichiarazioni testimoniali di prossimi congiunti, da sottoporre, per la loro sospetta provenienza, ad approfondita verifica).