(massima n. 1)
L'art. 273, comma 2, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che nessuna misura cautelare può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, non richiede che quest'ultima sia provata con certezza ma solo che esista un elevato o rilevante grado di probabilità in ordine alla sua sussistenza (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso di omicidio, in cui si prospettava come causa di giustificazione la legittima difesa).