(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la semplice prospettiva di applicabilitā dell'indulto in relazione ai reati per cui si procede non comporta, di per sé, il divieto di applicare misure coercitive e non legittima la revoca di quelle che sono state imposte, ove la causa estintiva della pena, ai sensi dell'art. 273, comma secondo, c.p.p., non risulti applicabile alla persona che vi č sottoposta in base ad elementi certi, obiettivi e desunti dalla posizione personale dell'indagato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare in corso, osservando che, in ragione delle precedenti condanne riportate dal ricorrente, il presofferto, detratta la pena massima condonabile per l'indulto, non raggiungeva neanche la metā della pena residua).