(massima n. 1)
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, poiché la disposizione di cui all'art. 273, comma 1 bis c.p.p. si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, anche nel giudizio di legittimità la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l'oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica dei riscontri «parzialmente individualizzanti» che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, pur nei limiti imposti dalla fase e dalla finalità cui la verifica è collegata.