(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il comma 1 bis dell'art. 273 c.p.p., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nello stabilire che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, tra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., comporta soltanto che le dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati per il medesimo reato ovvero per reato connesso o interprobatoriamente collegato debbono essere valutate, ai fini del giudizio in ordine alla loro gravità indiziaria, «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», senza che ciò implichi anche la necessità che i detti elementi (c.d. «riscontri») abbiano anche carattere individualizzante giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra «prova» richiesta ai fini del giudizio di responsabilità e «indizio grave», richiesto ai soli fini cautelari.