(massima n. 1)
Le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia in procedimento definito con sentenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63 (modificazioni al c.p. e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova) sono utilizzabili nel corso di indagini sul medesimo fatto avviate dopo quella data, senza che si debba far luogo alla loro "rinnovazione", quando il dichiarante sia deceduto prima dell'inizio dell'ulteriore procedimento. (Nella specie, relativa a provvedimento cautelare personale, la Corte ha osservato che in ogni caso prima dell'inizio delle nuove indagini non si sarebbe potuto provvedere alla "rinnovazione", in assenza di un procedimento pendente, e che comunque, stante l'utilizzabilitą delle medesime dichiarazioni in giudizio a norma dell'art. 512 c.p.p., per impossibilitą oggettiva di ripetizione, "a fortiori" deve ritenersi legittima l'utilizzazione in fase cautelare).