(massima n. 1)
Quando le propalazioni accusatorie provenienti da un cosiddetto collaboratore di giustizia investano la posizione processuale di pił persone, per il riconoscimento del carattere della gravitą indiziaria di tali propalazioni č indispensabile che i riscontri necessari a conferire loro attendibilitą estrinseca riguardino ciascuno degli indiziati.