(massima n. 1)
In tema di emissione di misure cautelari può riconoscersi valenza indiziaria al cosiddetto riscontro incrociato esclusivamente quando più collaboranti facciano riferimento agli stessi fatti ed al coinvolgimento in questi del medesimo soggetto; il reciproco conforto di attendibilità è, invece, da escludere quando le circostanze rispettivamente riferite siano estremamente generiche, come nel caso di mera collocazione di una associazione di tipo mafioso, della quale poco o nulla venga specificato in concreto ed in riferimento ad un determinato indagato, e senza che venga fatto convergente riferimento ad eventi delittuosi determinati.