(massima n. 2)
Č abnorme e, costituendo un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso, č rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione la decisione della corte di appello di annullamento della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato per la ritenuta necessitā di una modifica del fatto, che non č ammissibile in quanto l'art. 423 c.p.p. non č applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l'art. 441 c.p.p., e che configura quindi un potere del tutto estraneo alla competenza del giudice d'appello nel rito abbreviato.