(massima n. 1)
In tema di misure cautelari e con specifico riguardo al disposto di cui all'art. 273, comma 1 bis, c.p.p., deve ritenersi che i riscontri obiettivi alle dichiarazioni accusatorie, pur indispensabili, non devono tuttavia necessariamente raggiungere quel livello di individualizzazione che sarebbe occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito, essendo, invece, sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza. Può quindi affermarsi che anche la valutazione complessiva di plurime chiamate in correità, munite del comune attributo della «vocazione individualizzante», rispetta il principio di «individualizzazione» del riscontro. (Mass. redaz.).