(massima n. 1)
Il vincolo gravante iure publico su di un palazzo di interesse storico riguarda il complesso unitario dell'immobile, comprensivo anche degli affreschi che ne adornano gli appartamenti cui è da attribuire la qualificazione giuridica di pertinenze dell'immobile alla stregua dell'art. 817 c.c. Peraltro, in virtù di detto vincolo, giuridicamente inseparabili dall'immobile stesso per effetto di atti di autonomia privata, la quale, pertanto, non può esercitarsi, in tale ipotesi, liberamente secondo la previsione dell'art. 818, primo comma, ultima parte, (Recte: comma secondo, N.d.r.) c.c., che consente di disporre separatamente dei beni pertinenziali. Ne consegue la nullità della vendita separata degli affreschi rispetto a quella dell'immobile, senza che assuma alcuna rilevanza in contrario la circostanza della materiale separazione degli affreschi stessi dall'immobile (dovuta, nella specie, ad esigenze di restauro) al tempo dell'alienazione di questo. Ne consegue, altresì, la inapplicabilità, in tale ipotesi, delle regole dell'accessione e della incorporazione, e, quindi, la esclusione della configurabilità di un diritto dell'alienante al pagamento in suo favore, a seguito della ricollocazione degli affreschi nel sito originario, del valore degli stessi o del maggior valore conseguito dall'immobile alienato.