(massima n. 1)
Il rinvio a giudizio dell'imputato disposto a conclusione dell'udienza preliminare, implicando un accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare quella qualificata probabilità di affermazione della responsabilità che è richiesta perché si possa configurare il requisito dei “gravi indizi di colpevolezza” di cui all'art. 273 c.p.p., preclude, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti — la cui idoneità a fondare la revoca della misura cautelare rimane affidata al giudice del dibattimento —, la possibilità di rimettere in discussione il requisito medesimo. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che analoga preclusione sussiste tutte le volte in cui la rivalutazione della gravità degli indizi si risolva in un contrasto con altre stauizioni, adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo, a fondamento delle quali sia posta, in modo esplicito o implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; ed ha indicato, fra queste, la sentenza di condanna, il decreto che dispone il giudizio immediato, che è basato sull'“evidenza della prova” riscontrata dal giudice per le indagini preliminari, e l'istaurazione del giudizio direttissimo, il quale si fonda sull'arresto in flagranza convalidato dal giudice o sulla confessione, anch'essa verificata dal giudice).