(massima n. 1)
La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, di atti che, ai sensi dell'art. 357, comma 2, c.p.p., dovrebbero essere verbalizzati comporta che tali atti, in quanto privi di documentazione, siano da considerare inesistenti e, come tali, indipendentemente da ogni riferimento alle categorie della nullitą e della inutilizzabilitą, inidonei ad essere assunti a base anche della semplice adozione di misure cautelari. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di un tribunale del riesame che aveva annullato un'ordinanza applicativa di misura cautelare basata, fra l'altro, su dichiarazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria, la quale, senza verbalizzarle, le aveva registrate all'insaputa del dichiarante).