(massima n. 1)
Ai fini della emissione di una misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso i gravi indizi di colpevolezza possono essere legittimamente costituiti dalle dichiarazioni di più collaboranti che reciprocamente si riscontrano e che indicano un soggetto come «avvicinato» poiché nel linguaggio mafioso è possibile attribuire a tale termine uno specifico significato teso ad indicare una persona ormai inserita, anche se non ancora a pieno titolo, nell'associazione criminosa; peraltro una volta accertata la partecipazione al sodalizio, il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è da ritenersi concretizzato indipendentemente dall'accertamento sugli apporti del soggetto alla realizzazione degli scopi sociali.