(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, l'attendibilità degli indizi non può essere valutata in astratto, né rapportata alle conclusioni logicamente infinite che sono compatibili con i fatti noti, ma deve essere riferita alle diverse «storie» alternative che emergano eventualmente dal confronto delle prospettazioni delle parti coinvolte. Pertanto, l'accusato non può limitarsi ad offrire le possibili interpretazioni dei fatti, ma ha l'onere di proporre una plausibile ricostruzione alternativa, se vuole evitare che il giudice compia la verifica di attendibilità degli indizi nella sola prospettiva dell'ipotesi formulata dall'accusa. (Fattispecie relativa a riesame in tema di reato ex art. 416 bis c.p., nella quale un indagato non aveva fornito spiegazione sulla sua presenza ad una riunione di affiliati ad una cosca il giorno dopo la sua scarcerazione, mentre un altro aveva fornito una versione incompatibile con i fatti acclarati).