(massima n. 1)
In tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti ai fini della sussistenza dei gravi indizi che legittimano l'emissione della misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, erra il giudice che ritiene che la dichiarazione secondo la quale un determinato soggetto appartiene all'associazione rappresenta un dato neutro sul piano indiziario. Il valore indiziario di una tale dichiarazione dipende infatti dall'esito del giudizio di attendibilitā che il giudice č tenuto ad operare prima con riferimento al soggetto dichiarante e poi con riferimento alla dichiarazione in sč ed infine alla luce dei riscontri che la confortano. Mentre i requisiti di attendibilitā del dichiarante e della dichiarazione non mutano sostanzialmente sia quando la valutazione sia propedeutica all'emanazione della misura che alla emissione del giudizio, per quanto riguarda i riscontri riferibili in modo specifico alla posizione del chiamato č indispensabile ai fini dell'affermazione di responsabilitā all'esito del giudizio.