(massima n. 1)
Poiché i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, così fondando una qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica o personale, effettuata dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, pur essendo priva di valenza probatoria nel dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità, ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale individuazione confermi, sì da costituire il fondamento di una prognosi di affermazione di responsabilità.