(massima n. 1)
Nel caso di riconoscimento fotografico a carico dell'indagato raccolto dalla autoritą di polizia per delega del pubblico ministero ex art. 370 c.p.p., la descrizione ed i riferimenti contestualmente effettuati da chi ha operato il riconoscimento stesso al fine di corredarlo dei dati concernenti l'identitą e l'esatta individuazione della persona riconosciuta, anche a mezzo di indicazioni afferenti la sua vita di relazione, non abbisognano di ulteriore delega essendo inerenti al contenuto dell'atto delegato a tenore dell'art. 348, comma 3, c.p.p. secondo cui, dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti delegati e tutte le attivitą di indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per l'accertamento dei reati. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente un riconoscimento quale quello di cui sopra e le relative dichiarazioni allo stesso connesse fossero stati presi in considerazione quali componenti il quadro indiziario a carico dell'indagato ai fini dell'applicazione alla custodia cautelare in carcere).