(massima n. 1)
Le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione delle misure cautelari, purché siano state autorizzate e non siano state disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 266 c.p.p., senza che rilevi a quei fini l'inosservanza degli altri precetti posti dagli artt. 267 e 268, primo e terzo comma, stesso codice, preclusiva soltanto dell'efficacia probatoria delle intercettazioni stesse nel giudizio.