(massima n. 1)
Il fatto notorio non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del probandum, qualificandosi come tale ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni, storiche o de rerum natura. Ma tale non può certo qualificarsi un'intervista rilasciata ad un quotidiano locale, non potendo dirsi che detta circostanza risulti acquisita dalla collettività locale con grado tale di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile ed occorrendo, comunque, per essa l'accertamento in concreto della provenienza, della genuinità, della fedeltà e della completezza delle dichiarazioni rilasciate al giornalista. (Applicazione in tema di misure cautelari personali).