(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, l'art. 273 c.p.p. postula la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quale minimum probatorio che deve inderogabilmente assistere l'adozione della misura, solo nel caso in cui sussista una prova indiziaria; quando, invece, sia presente una prova diretta, va escluso il ricorso al concetto di «gravità» inerente alla prova logica costituente l'indizio né occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, in quanto il minimo di gravità indiziaria è soverchiato dal diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita. Il che si verifica nell'ipotesi di prova testimoniale proveniente dalla persona offesa dal reato, purché non validamente inficiata, e che rappresenta un plus rispetto all'apporto richiesto dall'art. 273 c.p.p. e non abbisogna, per l'emissione del provvedimento cautelare, né di altri elementi di prova né di riscontro esterno.