(massima n. 1)
In tema di applicazione di misure cautelari personali, è carente e manifestamente illogica la motivazione circa la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. che si limiti a mere formule di stile, senza indicare, con specifico riferimento al fatto contestato ed alla personalità dell'indagato, gli elementi concreti che imponevano l'adozione del provvedimento restrittivo.