(massima n. 1)
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari personali, quando tali indizi debbano essere desunti da dichiarazioni di soggetti indicati nell'art. 192, comma terzo e quarto, c.p.p., i riscontri esterni, sempre necessari, possono non avere carattere individualizzante solo in caso di elevata attendibilitā intrinseca della chiamata in correitā e di pregnante valore confermativo delle circostanze inerenti al fatto per cui si procede; detto carattere č da considerare invece indispensabile quando non sia possibile un tranquillizzante riconoscimento dell'attendibilitā intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie a causa della presenza, in esse, di errori, contraddizioni e incoerenze.