(massima n. 1)
In tema di emissione delle misure cautelari, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi che ne giustificano l'adozione, l'elemento di riscontro di una chiamata in correità può essere costituita dalle convergenti dichiarazioni rese da un altro coindagato a condizione che le dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata in correità abbia condizionato l'altra. Per di più quando la chiamata in correità è frutto di diretta e personale conoscenza dei fatti oggetto dell'indagine, il livello di riscontro da attingere impone cautele valutative meno pregnanti e meno rigorose sebbene la dichiarazione provenga da soggetti dediti al delitto.