(massima n. 1)
Il «congelamento» dei termini di custodia ai sensi dell'art. 297 comma quarto c.p.p. non è cumulabile con la «sospensione» disposta ai sensi dell'art. 304 comma secondo c.p.p.: quest'ultima, di più ampia portata, esclude — infatti — l'operatività del primo, limitata ai giorni delle udienze e della deliberazione della sentenza, sempreché non siano già «coperti» dal provvedimento sospensivo. Tra dette norme sussiste un rapporto di specialità, cosicché l'applicazione della disposizione «speciale» (quella dell'art. 304 comma secondo c.p.p.) esclude l'operatività di quella «generale» (dettata dall'art. 297 comma quarto c.p.p.).