(massima n. 1)
La statuizione del giudice del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, funzionale alla conferma dell'originario provvedimento coercitivo, preclude, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti o di significative variazioni del quadro di riferimento probatorio, la rivalutazione del medesimo requisito. Comunque, quando con il ricorso de libertate si ripropongono le medesime deduzioni giā respinte in sede di riesame, č sempre affidato al giudice il delicato compito di apprezzare motivatamente se la nuova istanza sia o meno sorretta da ulteriori acquisizioni o valutazioni che giustifichino il superamento della limitata preclusione endoprocessuale formatasi in ordine alle questioni esplicitamente o implicitamente giā trattate.