(massima n. 1)
Il comma 1 bis dell'art. 273 c.p.p., introdotto dalla legge di attuazione dell'art. 111 Cost., quale novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, nello stabilire che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza atti a legittimare l'applicazione di misure cautelari personali devono trovare applicazione, fra le altre, le disposizioni degli artt. 192, commi 3 e 4, c.p.p., non implica l'inderogabile necessità che le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati in dette disposizioni siano corroborate da riscontri individualizzanti, giacché, altrimenti, verrebbe meno la stessa differenza tra prova della responsabilità e gravi indizi (cioè qualificata probabilità) di colpevolezza. Non è quindi giustificato ritenere che i riscontri in questione debbano ora avere sempre carattere individualizzante così come, per converso, non era giustificato, in passato, ritenere che tale carattere non occorresse mai.