(massima n. 1)
L'avvenuto inserimento, nel testo dell'art. 273 c.p.p., del comma 1 bis (ove si stabilisce che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano, fra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4, stesso codice), non ha introdotto la necessità, anche ai fini cautelari, di «riscontri individualizzanti» alle dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato o di reati connessi o collegati, ma ha avuto il solo effetto di superare taluni precedenti arresti giurisprudenziali secondo cui le disposizioni codicistiche in materia cautelare, affermando espressamente l'operatività della regola secondo cui le suddette dichiarazioni vanno invece valutate «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»; il che significa che tali elementi debbono esistere ma non che debbano essere necessariamente costituiti da riscontri «individualizzanti» giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra la nozione di «prova», funzionale ai fini del giudizio sulla responsabilità penale, e quella di «indizio grave», funzionale all'emissione di una misura cautelare.