(massima n. 1)
In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiesti per l'adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell'art. 273 primo comma bis c.p.p., che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 terzo e quarto comma c.p.p., impone che le dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità siano sottoposte ad una verifica attraverso riscontri parzialmente individualizzanti. Anche la valutazione complessiva di plurime chiamate in correità, munite del comune attributo della “vocazione individualizzante”, rispetta tale “principio di individualizzazione” del riscontro.