(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione di una misura di cautela personale, la chiamata in correità può costituire grave indizio di colpevolezza a carico del chiamato, purché risulti suffragata da riscontri esterni individualizzanti, sì da acquisire idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di essa, fermo restando che la relativa valutazione, siccome formulata nel contesto del procedimento cautelare, non deve mirare alla certezza processuale della responsabilità del chiamato, ma a farne ritenere altamente probabile la prognosi di colpevolezza.