(massima n. 1)
Per il disposto degli artt. 817 e 818 c.c. la relazione pertinenziale tra due cose determina automaticamente l'estensione alla pertinenza degli effetti degli atti e rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all'atto concernente la cosa principale ovvero da questo risulti espressamente la volontą del proprietario di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso.