(massima n. 1)
Il «divieto di dimora» di cui all'art. 283 comma primo c.p.p. non deve necessariamente limitarsi ad un comune o frazione di esso (come si verifica invece nel caso dell'«obbligo di dimora» previsto nel comma secondo del medesimo articolo), ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari.