(massima n. 1)
La valenza degli indizi necessari ai fini dell'emissione di provvedimenti applicativi di misure cautelari ha spessore diverso e più ridotto rispetto al quadro indiziario idoneo a costituire presupposto di una condanna. Non è infatti richiesto, a quel fine, né che gli indizi siano precisi, né che siano concordanti. L'assenza del requisito della precisione sta a significare la possibilità di attribuire rilievo anche a quei dati certi dai quali, attraverso massime di comune esperienza, si perviene a dati incerti inerenti non al fatto principale ma a significativi elementi di contorno; mentre la non necessaria concordanza implica la possibilità che la misura sia applicata anche in presenza di indizi contraddetti da altri, purché i primi siano definibili «gravi». (Nella specie, relativa a dichiarazione di chiamante in correità, la Suprema Corte ha precisato che non occorre che essa sia corredata da altri elementi di prova, come richiesto dall'art. 192 c.p.p. ai fini della condanna, essendo sufficiente che la chiamata, oltre a superare il vaglio critico relativo alla sua attendibilità intrinseca, sia accompagnata da riscontri esterni relativi a punti specifici dai quali possa desumersi l'attendibilità generale del chiamante anche su temi diversi, non dotati di specifico riscontro probatorio).