(massima n. 1)
Ai fini dell'emissione di un provvedimento coercitivo della libertą personale, gli indizi richiesti dall'art. 273 c.p.p. possono anche essere desunti da circostanze che singolarmente considerate appaiono equivoche o scarsamente significative ma che, valutate globalmente e collegate tra di loro in modo organico e ordinato, individuano un quadro probatorio che, seppure non ancora definito, e suscettibile, quindi, di revisione critica, giustifica allo stato degli atti l'emanazione di un provvedimento cautelare.