(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, il concetto di indizio contemplato nel primo comma dell'art. 273 c.p.p. si distacca dalla definizione della prova indiziaria da ancorarsi ai requisiti di cui al secondo comma dell'art. 192 c.p.p.; deve però necessariamente avere il crisma della gravità, che si individua in direzione dell'indagato come consistente probabilità di colpevolezza. Per altro verso i gravi indizi cui fa riferimento il citato art. 273 c.p.p. possono essere desunti anche da circostanze che, esaminate singolarmente, possono apparire non univoche nel loro significato, ma, valutate globalmente in un'unica costellazione, induttivamente conducono ad un solido substrato legittimante la misura coercitiva.