(massima n. 2)
L’attività di officina meccanica con o senza attrezzature per il soccorso stradale non è soggetta ad alcuna autorizzazione amministrativa, né rientra in alcuna delle ipotesi considerate dall’art. 665 c.p., la cui specifica normativa, che ne sanziona l’esercizio abusivo, può essere riferita alle sole attività ivi considerate, e cioè agenzie di affari, stabilimenti ed esercizi pubblici, prestazioni varie di alloggio; nè, qualora il soccorso stradale venga esercitato su di una autostrada senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario, è possibile equiparare tale autorizzazione alla «licenza dell’autorità» rilevante al fine della configurabilità del reato di cui al suddetto art. 665 c.p., per la diversa qualità del soggetto e per la diversa qualificazione giuridica dell’atto. (La Corte ha comunque escluso che, nella vigenza dell’art. 572, comma terzo, del regolamento di esecuzione del cod. stradale abrogato, l’esercizio dell’attività di soccorso stradale fosse soggetta all’autorizzazione dell’Ente proprietario ed ha precisato che solo l’art. 175, commi dodicesimo e sedicesimo, nuovo cod. str. ha imposto tale autorizzazione, sanzionandone peraltro la mancanza esclusivamente sul piano amministrativo). (Nello stesso senso sez. 1, 19 ottobre 1993, Di Brienza, non massimata).