(massima n. 1)
La controversia promossa da un dipendente dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per conseguire dall'Amministrazione medesima, nella sua qualitą di gestrice dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (art. 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), la corresponsione di una rendita per invaliditą derivante da infortunio sul lavoro, si ricollega a posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale, autonomo e distinto da quello di pubblico impiego (nonostante il cumulo, da parte dell'Amministrazione, della qualitą di datore di lavoro e di assicuratore), e pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, essendo in contrario irrilevante, nel caso di infortunio in itinere, l'atto amministrativo con il quale il dipendente sia stato autorizzato a risiedere fuori dalla sede di lavoro con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilitą per eventuali incidenti. (Principio enunciato in relazione a fattispecie anteriore alla trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico economico ai sensi del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con L. 29 gennaio 1994, n. 71).