(massima n. 1)
Il rinvio a giudizio dell'imputato, pur dopo l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 che ha, tra l'altro, inserito l'art. 421 bis e sostituito gli artt. 422 e 25 del codice di rito, non implica necessariamente il riconoscimento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza previsto dall'art. 273, comma 1, c.p.p. per l'applicazione ed il mantenimento delle misure cautelari personali, per cui rimane valida la disciplina scaturita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71/1996 con la quale era stata dichiarata l'illegittimitā costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la possibilitā di valutare, pur dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, la sussistenza o meno del suddetto requisito.