(massima n. 1)
In materia cautelare, il giudice, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondati sulle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati o coindagati, deve verificare, ai sensi dell'art. 273 comma 1 bis c.p.p. (che richiama espressamente i commi 3 e 4 dell'art. 192), la sussistenza di riscontri individualizzanti alle suddette dichiarazioni, sia pure nel contesto meramente incidentale del procedimento de libertate ed in termini, quindi, non di certezza, ma solo di qualificata probabilitą di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura.