(massima n. 1)
Il comma 1 bis dell'art. 273 c.p.p., introdotto dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001 n. 63, secondo il quale, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali, trovano applicazione, fra le altre, le disposizioni dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., va interpertato nel senso che le dichiarazioni rese dai soggetti indicati in dette disposizioni debbono essere corroborate da riscontri i quali, a differenza di quanto già richiesto in precedenza (sulla base al diritto vivente, tenendo conto del quale è da intendersi il significato della «novella») debbono avere anche un contenuto sia pur parzialmente individualizzante, funzionale alla formulazione di un giudizio che, peraltro, resta pur sempre limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale, diversi da quelli richiesti per il giudizio di cognizione.