(massima n. 1)
Il divieto di applicazione di una misura cautelare, sulla base di nuovi elementi di prova, a carico di soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, prima che tale pronuncia sia stata revocata, in tanto opera in quanto il fatto sia sempre lo stesso; il che č da escludere quando vi sia diversitą in ordine alla condotta, all'evento o al nesso di causalitą. Pertanto, quando trattisi di reati permanenti quali, in particolare, i delitti di associazione, e l'incolpazione per la quale vi č stata sentenza di non luogo a procedere sia stata formulata a «contestazione chiusa», cioč con l'indicazione della data iniziale e finale della condotta addebitata, costituendo fatto diverso il ritenuto protrarsi di tale condotta al di lą della data finale, puņ essere legittimamente disposta, per tale fatto, l'applicazione di una misura cautelare senza che sia intervenuta revoca della suddetta declaratoria.