(massima n. 1)
L'avvenuta citazione dell'imputato a giudizio immediato, ai sensi dell'art. 453 c.p.p., siccome basata sulla valutazione operata dal solo pubblico ministero in ordine alla evidenza della prova, non può in alcun modo pregiudicare la diversa ed autonoma valutazione che il giudice de libertate sia chiamato ad operare circa la sussistenza o meno dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti dal'art. 273 c.p.p. per l'applicazione ed il mantenimento delle misure cautelari personali.