(massima n. 1)
Condizione legittimante l'adozione dell'ordine di chiamata in causa di un terzo č la negazione da parte dell'originario convenuto della titolaritā passiva della obbligazione azionata e della indicazione in capo al terzo di detta titolaritā. Pertanto, qualora il convenuto sia rimasto contumace, il giudice che, di ufficio, ipotizzi la esistenza di un diverso obbligato e ne ordini la sostituzione a quello individuato dall'attore, manifesta non giā il legittimo intento di consentire, nel simultaneus procesus la individuazione del vero obbligato, bensė la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneitā della vocatio in iudicio da parte attrice, incorrendo, cosė, nel vizio di extrapetizione.