(massima n. 1)
Sono utilizzabili come gravi indizi di colpevolezza, ai fini della valutazione di legittimitą delle misure cautelari personali, atti di altri procedimenti (nella specie, dichiarazioni di collaboranti rese in dibattimento ), indipendentemente dalla circostanza che siano state osservate le condizioni stabilite nell'art. 238 c.p.p., non richiamate dall'art. 273 stesso codice.