(massima n. 1)
Il pubblico ministero, nel chiedere l'applicazione di una misura cautelare sulla base dell'esito di intercettazioni telefoniche, non ha il potere di coprire con omissis, per rappresentate esigenze di segretezza connesse alle attività di indagine ancora in corso, i numeri indicativi delle utenze controllate, sostituendo le relative indicazioni, anche nelle copie dei decreti autorizzativi trasmesse a corredo della richiesta, con identificativi convenzionali. Ove ciò avvenga, l'esito delle intercettazioni è da considerare inutilizzabile e la misura cautelare eventualmente disposta va revocata.