(massima n. 3)
La registrazione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese ad un terzo da persona successivamente imputata sono legittime perché non riconducibili nell'ambito delle intercettazioni irrituali né in quello delle dichiarazioni indizianti rese da persona non indiziata né indagata, rispettivamente inutilizzabili a norma degli articoli 63 e 271 c.p.p.. Ed invero non si è in presenza di intercettazioni, cioè di occulta conoscenza da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate; ma di registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori, attività riconducibile ad una memorizzazione di notizie procurate lecitamente. (La Corte nella specie ha ritenuto che le registrazioni suddette sono acquisibili ed utilizzabili in dibattimento come documenti).