(massima n. 1)
In materia di intercettazioni telefoniche va fatta distinzione, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., tra violazioni di legge che rendono le intercettazioni inutilizzabili per la loro sostanziale illegittimità e violazioni di legge che le rendono, invece, inutilizzabili per illegittimità formale. Sono sostanzialmente illegittime ai sensi degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e cioè in assenza di gravi indizi di reato o di assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini; sono, invece, formalmente illegittime le intercettazioni realizzate senza le modalità previste dai citati artt. 267 e 268, e cioè, ad esempio, senza decreto autorizzativo motivato o con modalità di registrazione o deposito diverso da quelle previste dalla legge. Soltanto l'illegittimità sostanziale rende le intercettazioni inutilizzabili ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza necessari ex art. 273 c.p.p. per l'applicazione della custodia cautelare, mentre entrambi i tipi di illegittimità comportano, nei casi previsti dall'indicato art. 271, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ai fini del giudizio.